Certificati religiosi
Battesimo (da richiedere presso la
chiesa in cui si è stati
battezzati)
1) Il certificato di battesimo in carta semplice non deve superare
i sei mesi dall'emissione. La scadenza si giustifica per la presenza
di eventuali annotazioni marginali sull'atto di battesimo che possono
alterare lo stato giuridico del/la nubendo/a.
2) Nell'impossibilità di esibire il certificato, perchè battezzati
all'estero, è sufficiente anche un documento con data anteriore
ai sei mesi, purchè ci sia la testimonianza giurata di
persone degne di fede che confermino lo stato libero eclesiastico
del/la
nubendo/a.
3) Se per vari motivi (es. chiesa distrutta)
non è possibile
reperire la certificazione di battesimo, è sufficiente la
dichiarazione di un solo testimone al di sopra di ogni sospetto
o il giuramento dello/a stesso/a battezzato/a, se ha ricevuto il
battesimo in età adulta.
4) Validità e riconoscimento. E' valido il battesimo celebrato
nelle Chiese e Comunità eclesiali ortodossa, valdese, metodista,
battista, luterana e anglicana, e in genere sono validi i battesimi
amministrati in nome della SS. Trinità.Non sono riconosciuti
validi i battesimi dei Testimoni di Geova e dei Mormoni, mancando
nel loro rito l'indispensabile riferimento trinitario.
5) Nel compilare l'atto di battesimo il Parroco
trascriva anche le annotazioni marginali (adozioni, altro matrimonio
celebrato,
dichiarazione di nullità di matrimonio, divieto di passare
a nuove nozze) trasmettendo il documento in busta chiusa al Parroco
che istruisce la pratica.
6) La legalizzazione della firma del Parroco
da parte della Curia Vescovile non è più necessaria per le Diocesi che
sono in Italia, ma è richiesta se il documento dovrà presentarsi
all'estero.
Cresima (da richiedere presso la Parrocchia dove si è ricevuto
il sacramento)
1) Il certificato non ha scadenza
2) Occorre ricevere il
sacramento prima del matrimonio "se è possibile
farlo senza grave incomodo".
3) Non si deve conferire la cresima prima del matrimonio a nubendi
che vivono in situazione coniugale irregolare (conviventi o sposati
civilmente).
4) Per provare l'avvenuta confermazione, il
certificato di cresima può essere sostituito con una
dichiarazione giurata da parte dell'interessato/a.
Stato libero ecclesiastico (se occorre)
1) E' necessario qualora uno dei due sposi
dimori o abbia dimorato, dopo il 16° anno di età, per più di
un anno fuori dalla Diocesi.
2) Il Parroco che istruisce la pratica redige
anche la prova testimoniale di stato libero dei nubendi che dopo
il 16° anno di età anno
dimorato in una diocesi diversa da quella in cui hanno il domicilio.
Se non è possibile avere la prova testimoniale di stato
libero, le risposte date alla domanda numero 1 della posizione
matrimoniale valgono come giuramento suppletorio.
3) Per lo stato libero degli stranieri fanno fede l'annotazione
negativa a margine del certificato di battesimo e lo stato giuridico
espresso nel Nulla Osta consolare.
4) Per lo stato libero dei non battezzati il Parroco deve richiedere
alla parte non cattolica una dichiarazione scritta rilasciata da
testimoni idonei che attesti che essa non ha contratto mai alcun
matrimonio.